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L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice non dà luogo ad alcuna nullità

11 settembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è presente all’interno della sentenza n. 33453/2024, relativa ad un caso di stalking. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 3 settembre.

L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte.