Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore, qualora, al netto delle condotte del padre, la madre, nel corso della valutazione clinica espletata in entrambi i gradi di giudizio, abbia manifestato un atteggiamento di scarsa disponibilità alla collaborazione.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 23130/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 26 agosto.
Tale stato va dichiarato se la madre ha dimostrato un funzionamento mentale riferibile a marcati tratti disfunzionali del disturbo oppositivo provocatorio da ricollegare al suo vissuto difficile, con conseguente gravi carenze nell’accudimento del minore, che riconduce anche alla madre condotte violente e che già presenta un tratto di disturbo della personalità, con conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del vissuto.
