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Sottrazione internazionale di minori, precisazioni sulla volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne

25 settembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio.

La precisazione porta la firma della Corte di Cassazione ed è formulata all’interno dell’ordinanza n. 24883/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 17 settembre.

Invero, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, sia il diritto interno (art. 315 bis cod. civ.; art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che quello sovranazionale (artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77) ricomprende l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali, attraverso le quali viene perseguito il suo diritto superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano.

Nella vicenda al vaglio della Suprema Corte, i due minori, che erano pienamente dotati di capacità di discernimento, avevano manifestato con fermezza la volontà di rimanere in Italia: specificamente, lo avevano fatto riportando le violenze subite da parte del nuovo marito della madre.