Il giudice chiamato a valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 31120/2024.
Non è nemmeno obbligato, chiariscono i giudici di piazza Cavour, a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, c.p.p.