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Ingiusto arricchimento e obbligazione naturale. Esclusa la possibilità della ripetizione delle somme versate al partner in costanza di matrimonio o convivenza.

14 ottobre 2024

News Regionale - Lazio ,


Con l’Ordinanza n. 23471 pubblicata il 02/09/2024 la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo che, invocando l'azione di ingiustificato arricchimento, pretendeva dalla ex moglie il rimborso delle somme impiegate per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili acquistati durante il matrimonio, nonché per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della casa coniugale, intestata alla moglie.


Gli Ermellini hanno infatti ri badito che, per fermo convincimento del giudice di nomofilach i a, le attribuzioni patrimoniali o le prestazioni a carattere patrimoniale da un coniuge a favore dell'altro, effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio , l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia. Proporzionalità ed adeguatezza che devono essere vagliate alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, dovendo risultare la prestazione adeguata alle condizioni patrimoniali e sociali godute dal solvens .


Dunque, in presenza sia della proporzionalità e adeguatezza che del rapporto coniugale o di convivenza more uxorio , le somme versate per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili, di cui al caso di specie, non possono essere concepite come un’operazione negoziale immobiliare bensì come adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. a fronte della quale non è ammessa la possibilità di ripetizione.



Commento a cura di


Avv. Alessia Panzironi