In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27190/2024. Il provvedimento, emesso dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 21 ottobre.
Come già precedentemente affermato da consolidata giurisprudenza, si legge nel provvedimento, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presuma la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.
