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Assegno di divorzio, deve assicurare in funzione perequativa un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente

6 novembre 2024

News Regionale - Sicilia ,

L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico - patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 26520/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 11 ottobre.

L'assegno divorzile, sottolineano i giudici di piazza Cavour, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Il principio di autoresponsabilità, conclude il Collegio, deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine; inoltre, va sottolineato come la prova del contributo del coniuge debole alla vita familiare possa essere fornita con ogni mezzo anche mediante presunzioni.