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Stato di adottabilità, la motivazione non è sindacabile in sede di legittimità

7 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Qualora dalle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria sia provato lo stato di abbandono in cui versa il minore, a fronte dell'accertata incapacità, non recuperabile, di entrambi i genitori di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, in difetto di elementi in grado di consentire la formulazione di una valutazione prognostica sul cambiamento e quindi sull'assunzione consapevole del ruolo genitoriale, considerata altresì la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportare i genitori nello svolgimento dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, va dichiarato lo stato di adottabilità del minore con motivazione non sindacabile in sede di legittimità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27682/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 25 ottobre.

Nella vicenda analizzata, la Suprema Corte ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi di impugnazione promossi avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale per i Minorenni dichiarativa dello stato di adottabilità di tre minori, di cui uno nato dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la madre e gli altri due nati dalla relazione della medesima madre con due distinti padri, di identità ignota.