La detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47-quinquies ord. pen., può essere concessa solo se la prole della persona condannata sia affetta da una disabilità accertata come "grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 40488/2024.
Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 4 novembre.
La prescrizione stabilita dalla sentenza n. 18/2020 della Consulta, precisano i giudici di piazza Cavour, non può essere aggirata, essendo stata la norma dell'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen., dichiarata contraria alla Costituzione solo nella parte in cui non consente il beneficio in caso di presenza di un handicap specificamente accertato nelle "rituali" forme della legge n. 104/1992.
