L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l’avesse esattamente conosciute, purché l’errore riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”
Per la decisione si doveva accertare se il marito ne era a conoscenza e se l’errore in ordine al transessualismo, sia qualificabile come errore sull’identità personale, ovvero come essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, verificando la volontà del marito a non prestare il consenso al matrimonio e infine se l’errore sia riferibile ad una malattia fisica o psichica o ad una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Nel processo è emersa l’omissione sulla rettificazione del sesso, ma non sulla incapacità a procreare, è emerso che il marito aveva preferito non conoscere il motivo per cui la donna fosse sterile e che le parti avevano costruito un legame di affetto e intimità. Il Tribunale ha rigettato affermando, che anche ove si volesse qualificare la mancata conoscenza in termini di errore, l’errore non può essere qualificabile come errore sulla identità della persona né come errore essenziale sulle qualità personali, applicando i principi espressi dalla Corte Costituzionale la quale, ha riconosciuto che il diritto all’identità di genere rientra nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, e ha anche affermato che la rettifica del sesso per le persone con disforia di genere non rappresenta un cambio di identità, ma lo strumento messo a disposizione dell’ordinamento per adeguare il proprio aspetto esteriore alla propria identità.
A cura dell’Avv. Francesca Turco
