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Legge 206/2021, nuove norme in materia familiare: il webinar di AIAF Sicilia

3 marzo 2022

News Regionale - Sicilia ,

Legge 206/2021, nuove norme in materia familiare: il webinar di AIAF Sicilia

Si è svolto nel pomeriggio del 2 marzo, dalle 17 alle 19.30 in webinar, su piattaforma Zoom, l’importante incontro formativo organizzato da AIAF Sicilia relativo alla legge n. 206/2021 e alle nuove norme in materia familiare. 

Pubblicata sulla G.U. del 9 dicembre 2021, n. 292, la Legge 26 novembre 2021, n. 206, contiene la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevedendo anche misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (c.d. Riforma del Processo civile).

Ad introdurre i relatori e a coordinare lo svolgimento dei lavori l’Avv. Caterina Mirto, Vicepresidente AIAF Nazionale. 

Presenti il Dott. Antonio Balsamo (Presidente del Tribunale di Palermo), il Dott. Giulio Corsini (Magistrato della I sez. Civile del Tribunale di Palermo), l’Avv. Marta Barresi (Referente AIAF Palermo) e l’Avv. Giuseppe Bruno (Avvocato AIAF Palermo).

Dopo i saluti di rito dell’avv. Mirto, che ha anche effettuato un’ampia rassegna delle novità previste dalla riforma, la parola è passata al Dott. Giulio Corsini, Magistrato della I sez. Civile del Tribunale di Palermo.

Il Dott. Corsini ha affrontato, nel corso del suo intervento, un focus specifico sul ruolo del curatore speciale. 

La riforma ha avuto il pregio di rafforzare la figura del minore nella tutela dei suoi interessi primari.

“Di immediata applicazione e di grande interesse sono le norme relative al curatore speciale del minore – ha dichiarato il dott. Corsini  – attraverso un intervento che riguarda sia l’art. 78 e sia l’art. 80 del codice di rito. Ferma restando la nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, l’obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minore si espande al caso relativo al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, al procedimento di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, ai procedimenti di cui all’art. 403 c.c.,; si estende, altresì, nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell’interesse di figli o nei casi in cui il minore ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni. Le ipotesi contemplate nel nuovo 3° comma dell’art. 78 sono obbligatorie, salvo (nuovo 4° comma della stessa norma) la nomina a discrezione del giudice di un curatore speciale, se i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. L’art. 80 affida al giudice che procede la nomina del curatore speciale, anche nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare, consentendo al medesimo giudice di attribuire al curatore speciale del minore potere di rappresentanza sostanziale. La norma poi impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che ha compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al pm, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina”.

Il Presidente del Tribunale di Palermo, Dott. Antonio Balsamo, ha focalizzato l’attenzione sul nuovo ufficio per il processo. 

“La riforma comporta un cambiamento anche nei confronti della figura del giudice, che avrà compiti gestori volti a garantire al massimo le esigenze dei minori e della stessa famiglia. Vengono radicalmente cambiate le competenze dei giudici. Tra gli aspetti qualificanti della riforma mi soffermerei sull’istituzione dell’ufficio per il processo. I giudici onorari verranno inseriti in tale ufficio e si avrà una evoluzione nel ruolo stesso del giudice onorario. In questo nuovo progetto, infatti, il giudice onorario avrà un ruolo importante di sostegno del minore, anche se occorrono certamente precisazioni normative su questo aspetto. L’ufficio per il processo, sulla carta, dovrà accelerare l’apparato della giustizia. Un dato positivo certamente è quello relativo al fatto che i tempi tecnici si contraggono, soprattutto dal punto di vista della fissazione dell’udienza. Ritengo opportuno, considerando le esigenze del minore, avviare un proficuo dialogo con le istituzioni scolastiche, attraverso il servizio trasversale dedicato all’innovazione”. 

Successivamente ha preso la parola l’Avv. Marta Barresi, che si è concentrata sul riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, alla luce della nuova formulazione dell’art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, effettuando un preciso excursus storico evolutivo. 

“Lo scenario della riforma attuale ha cambiato, certamente, la situazione esistente. La formulazione dell’art. 38 ha determinato alcune criticità e problemi interpretativi. In primo luogo, l’estensione della vis actractiva al Tribunale ordinario per i procedimenti ex art. 330 c.c.; in secondo luogo, l’inciso tra le stesse parti (genitori-pm) ha comportato alcune problematiche di natura ermeneutica; altra questione, risolta dalla giurisprudenza, riguarda i procedimenti pendenti in gradi diversi. La legge di riforma ha modificato l’art 38: la ratio della nuova formulazione è l’esigenza di concentrazione delle tutele così da evitare ai minori e alle parti plurimi giudizi”.

A chiudere la rassegna di interventi la relazione dell’Avv. Giuseppe Bruno, che ha illustrato le principali novità a seguito della modifica dell’art. 403 del codice civile. 

“Si tratta di una modifica immediatamente operativa, a partire dal 22 giugno. Viene rivisitato, in sostanza, nella prospettiva del giusto processo l'art 403 c.c., fermo restando il potere/dovere della P.A. di intervenire con l'allontanamento del minore in casi di emergenza in cui potrebbe subire gravissimo pregiudizio, ma il giudice dovrà immediatamente ratificare o meno l'intervento dell'amministrazione, in contraddittorio con le parti, disponendo interventi di sostegno e tutela. I termini previsti dall’articolo sono disciplinati con precisione dalla disposizione normativa ma ci sono alcuni punti critici della riforma, uno su tutti quello relativo all’ascolto del minore. Molto probabilmente, ritengo, non sarà un ascolto “sereno” del minore e difficilmente potranno esserci risvolti positivi da tale audizione. Potrebbero configurarsi, peraltro, una pluralità di “ascolti” del minore che in realtà rischiano di essere controproduttivi. Un’altra criticità, a mio avviso, attiene ai tempi assai stretti previsti dalla norma: i termini, così previsti, finiranno con l’assecondare le scelte operate dai servizi sociali. Concludo dicendo che questa riforma nasce da un clima, da un contesto socio-politico certamente particolare. Pur con tutte le criticità che porta, la riforma può, a mio avviso, avviare un percorso di collaborazione tra tutti i soggetti assai efficace”.