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Sospensione condizionale della pena, se non eccepita nei motivi di appello non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità

14 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Posto che la sospensione condizionale della pena non può essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante ai fini della verifica della sua "legalità", l'applicazione dell’art. 165 cod. pen. che prescrive il beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione al corso di recupero per gli autori di reati di cui all'art. 612-bis cod. pen., non determina l'illegalità della pena inflitta in concreto.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40505/2024. Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 5 novembre.

Pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, se non eccepita nei motivi di appello non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.