Con una nuova sentenza, la Suprema Corte torna a formulare alcuni rilievi in materia di maltrattamenti, con espresso riferimento alla eventuale sospensione condizionale della pena. Il provvedimento n. 40888/2024, depositato dalla sesta sezione penale lo scorso 7 novembre, arricchisce ulteriormente il già variegato quadro giurisprudenziale del diritto penale della famiglia.
Il disposto dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente "subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".
Nell'ipotesi di condotta sviluppatasi sotto due differenti regimi normativi, precisano i giudici di piazza Cavour, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitualità, la sanzione è quella vigente alla data della consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente.
Se uno degli episodi di maltrattamento, come nel caso di specie, è accaduto in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2019, è dunque, obbligatoria l'applicazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen.
