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Accordi negoziali in sede di separazione e divorzio, la transazione non può essere impugnata per causa di lesione

4 marzo 2022

News Regionale - Sicilia ,

Interessante pronuncia della Cassazione in materia di accordi negoziali assunti in sede di separazione e divorzio. Mediante una recente ordinanza, la Suprema Corte ha precisato alcuni importanti rilievi in materia, già in passato oggetto di pronunce.

A norma dell'art. 1970 c.c., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Né può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c., in quanto, in tal modo, si dedurrebbe un rimedio basato su di un "petitum" ed una "causa petendi" diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c. 

Sono questi, in sintesi, i principi affermati all’interno dell’ordinanza n. 5025/2022, depositata dalla Cassazione lo scorso 16 febbraio.

Nel caso in esame, la transazione costituiva il contenuto del ricorso per il divorzio congiunto proposto dagli ex coniugi nonché della successiva sentenza che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.

Pertanto, annullare la transazione per invalidare l'originario contratto di trasferimento significava travolgere il contenuto della sentenza di divorzio, ormai passata in giudicato.

La Cassazione ha dichiarato l'irrilevanza della prospettata violazione dell'art. 1448 c.c.

Con il terzo motivo, infatti, il ricorrente denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1448 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza rigettato la domanda di rescissione del contratto di vendita della quota della casa coniugale.

La predetta sentenza, secondo il ricorrente, era incorsa in irrisolvibile contraddizione poiché per un verso aveva giudicato non temeraria la transazione opposta dalle controparti e, per altro verso, aveva deciso sull'azione di rescissione del contratto di compravendita.

La Corte non ha condiviso il rilievo del ricorrente e, in conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.