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Azione revocatoria, i presupposti vanno valutati con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare

20 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.

Lo ha affermato, all’interno di una recente ordinanza, la Corte di Cassazione: il provvedimento n. 28558/2024, della terza sezione civile, è risalente allo scorso 6 novembre.

A ben vedere, precisa la Suprema Corte, trattasi di obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale".

I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato come la sussistenza dei requisiti per la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. debba farsi con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.