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CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA GIUDIZIALE ISCRITTA IN FORZA DI SENTENZA DI SEPARAZIONE (CASS. CIV., SEZ I, ORD 20.11.2024 N. 29883)

25 novembre 2024

News Regionale - Lazio ,

Con l’ o rdinanza n. 29883/2024 il Supremo Collegio, premesso che la legge di divorzio n . 898/70 e la legge di Riforma del diritto di famiglia n. 151/1974 ( art 156, comma 5, cc) hanno previsto che la sentenza, che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell’altra , costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ha precisato che le garanzie reali, personali o i versamenti diretti da parte del datore di lavoro poss o no essere disposti solo ove ricorra l’inadempimento o il pericolo di inadempimento. Con la conseguenza che, ove- come nel caso di specie- sia richiesta la cancellazione dell’ipoteca giudiziale inscritta in forza di sentenza di separazione, il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza del pericolo di inadempimento dell’obbligato e, in mancanza, a emanare l’ordine di cancellazione di cui all’art 2884 c.c. , in quanto risulta sproporzionato e ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza di pericolo di inadempimento.

A cura dell’Avv. Federica Gigli