In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, ai fini dell’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice di merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, occorrerà accertare: l’età del figlio (con rilievo inversamente proporzionale : all’età progressivamente più elevata del figlio si accompagna, tendenzialmente, il venir meno del diritto al conseguimento dell’assegno); effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio; impegno del figlio al reperimento di una occupazione.
La Corte, precisa, altresì, che nel caso in cui il figlio (che abbia ampiamente superato la maggiore età) non abbia reperito un’occupazione lavorativa stabile, tale da renderlo economicamente autosufficiente e tale da soddisfare l ’ esigenza ad una vita dignitosa , dovrà far ricorso ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (e non più mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore), ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell' individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024) .
A cura dell’Avv. Manola Ferri