In tema di procedimenti camerali disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., caratterizzati dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, senza il rispetto di rigorosi termini, ma deve essere assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Una volta rimessa la causa in decisione, non possono essere prodotti e, comunque, utilizzati nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, se non previa rimessione della causa sul ruolo, in modo tale che la parte che non ha effettuato la produzione possa dedurre in ordine ad essa ed eventualmente offrire prova contraria. Lo afferma la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 29908/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 20 novembre.
Diversamente, chiariscono i giudici di piazza Cavour, l'acquisizione di documenti, ancorché sopravvenuti, quando oramai la causa è stata assunta in decisione, comporta una violazione del diritto al contraddittorio e del correlato diritto di difesa, ove tale documentazione sia utilizzata ai fini della decisione, con conseguente nullità della statuizione senza che sia necessaria la dimostrazione di alcun ulteriore nocumento in concreto subito dalla parte stessa.
