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Residenza abituale, affidamento e mantenimento del minore: parola alle Sezioni Unite

7 marzo 2022

News Regionale - Sicilia ,

Le Sezioni Unite Civili dovranno stabilire se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’art. 4 della stessa Convenzione e con il disposto dell’art. 42, l. n. 218/1995.

La questione relativa al se la domanda di mantenimento del figlio abbia natura accessoria rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale e se vada pertanto decisa secondo il principio di concentrazione delle tutele, ovvero vada attribuita ad autorità giudiziarie di Stati diversi a seconda dei diversi criteri di ripartizione di cui agli strumenti convenzionali, deve essere rimessa alle SS.UU.

È quanto stabilito dall’ordinanza interlocutoria della Cassazione, la n. 7103/2022, depositata lo scorso 3 marzo. Imprescindibile appare un riferimento articolato ai fatti oggetto della fattispecie.

Con decreto n. 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato sussistere la giurisdizione della autorità giudiziaria italiana sulle sole domande avanzate da K.E. in ordine alla determinazione dell'assegno mensile dovuto da M.F. per il mantenimento del figlio Ma.Fe.Vi., alla ripartizione fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell'art. 353 c.p.c., la Corte d'appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Avverso il suddetto decreto, M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, che è rimasto intimato, e di K.E., che resiste con controricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di diritto in particolare della L. n. 218 del 1995, artt. 36 bis, 37 e 42 nonché dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del c.d. "principio di prossimità" e adduce che la Corte di merito, scindendo la domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo quest'ultima non rientrante nell'ambito applicativo della Convenzione dell'Aja del 1996 ai sensi dell'art. 4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni di legge. 

Con il secondo motivo viene asserita la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 45 che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 e l'art. 3, lett. d) prevede che l'autorità giurisdizionale competente, in via esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è quella competente a conoscere dell'azione sulla responsabilità genitoriale, qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al giudice italiano.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 38 disp. att. c.c., art. 709 ter c.p.c. e art. 15 Reg. CE n. 2201/2003 sulla competenza a decidere dell'affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo matrimoniale. 

Si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine alle domande aventi ad oggetto: il mantenimento del figlio minore, che ha doppia cittadinanza (italiana e russa) e risiede abitualmente in Russia; la ripartizione tra i genitori del costo delle spese straordinarie; la disponibilità di un appartamento per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla madre.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e della questione di giurisdizione posta dal ricorso, si chiede alle Sezioni Unite di stabilire:

i) se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 1996, con le previsioni dell'art. 4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 42 nel caso in cui: la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa; l'autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio; e l'oggetto del giudizio instaurato innanzi all'autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario;

ii) se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell'Aja del 1996, si possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele (cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l'affermazione di detti principi e dell'inapplicabilità dell'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, vigente ratione temporis).

Gli atti, dunque, sono stati rimessi al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.