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Rassegna giurisprudenziale: Il decesso del genitore affidatario, avvenuto nelle more del procedimento di separazione, non determina né l’interruzione della procedura né la cessazione della materia del contendere.

9 dicembre 2024

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Rassegna giurisprudenziale: Il decesso del genitore affidatario, avvenuto nelle more del procedimento di separazione, non determina né l’interruzione della procedura né la cessazione della materia del contendere.


Il decesso del genitore affidatario, avvenuto nelle more del procedimento di separazione, non determina né l’interruzione della procedura né la cessazione della materia del contendere.

La morte di uno dei genitori, nell’ambito di un procedimento pendente tra due genitori ed avente ad oggetto l’affido del figlio minore e la sua frequentazione con i genitori, non appare evento idoneo a produrre l’interruzione del processo, non potendo gli eredi del de cuius essere – per la loro semplice qualità di eredi – legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull’unico presupposto della qualità di eredi del genitore. L’interruzione del processo nel caso di morte di uno dei due genitori non potrebbe mai assolvere allo scopo suo proprio, che è quello di garantire che gli eredi della parte defunta possano costituirsi in giudizio, e finirebbe invece col provocare – invero del tutto inutilmente - una crasi potenzialmente insuperabile del procedimento e in ultima analisi quindi un possibile vuoto di tutela per il minore.Parimenti la morte, nel corso del procedimento, del genitore al quale era affidato in via esclusiva il figlio non determina la cessazione della materia del contendere dal momento che, per quanto la rappresentanza legale e la stessa responsabilità genitoriale non sospesa né limitata si concentrino, come detto, sul genitore superstite, resta pur sempre la necessità di accertare la capacità del genitore superstite di prendersi cura del minore e disciplinare l’affido del figlio, questione che ha rilevanza ufficiosa dovendo il Tribunale garantire la realizzazione non solo teorica, ma anche concreta ed effettiva del miglior interesse del minore.

Tribunale di Pisa, Ordinanza del 24 luglio 2024, n. 5687 - Est. Dott.ssa Polidori