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Coniuge affidatario, non configurabile a suo carico un obbligo di informazione per la determinazione delle spese straordinarie

8 marzo 2022

News Regionale - Sicilia ,

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. 

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 6799/2022, depositata lo scorso 2 marzo.

In conseguenza di quanto sopra descritto, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità. Occorre, inoltre, valutare anche la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Un’analisi dei fatti di causa appare proficua per ricostruire quanto statuito dalla Suprema Corte. 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8743/2020, confermava la decisione del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione di B.F. avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli si era ingiunto di pagare a N.M.M. l'importo di Euro 1.646,91, a titolo di rimborso pro-quota (pari al 50%) delle spese straordinarie (per visite mediche specialistiche, effettuate tra il 2013 ed il 2014, e rette dell'asilo nido privato, relative ai mesi da marzo a giugno 2013) nell'interesse della loro figlia G., nata nell'agosto 2010, affidata ad entrambi i genitori e collocata preso la madre.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che il consenso sulle rette dell'asilo nido privato doveva ritenersi implicito, visto che l'obbligato aveva provveduto già spontaneamente al pagamento della retta di iscrizione e di quella di luglio 2013, nonché aveva contribuito pro-quota al pagamento delle spese relative per gli anni successivi, mentre sulle visite mediche specialistiche (ortopediche, pediatriche e dermatologiche) l'appellante si era limitato a dedurre che egli avrebbe preferito rivolgersi al servizio sanitario nazionale ma non risultava che egli, a fronte dell'indiscussa necessità della minore (affetta da dermatite atopica ed essendo gli altri controlli del tutto normali rispetto all'età e per importi del tutto sostenibili dalle parti), avesse provveduto ad contattare il servizio pubblico nazionale; quanto poi al fatto che non si fosse tenuto conto di eventuali rimborsi ricevuti dalla N. per le spese suddette da parte di fondi aziendali, non vi era alcuna prova dell'importo di tali rimborsi, prova che doveva e poteva essere offerta dall'appellante, anche attraverso un semplice ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Avverso la suddetta pronuncia, B.F. proponeva ricorso per cassazione.

Con riferimento al motivo attinente alla mancata concertazione preventiva delle spese, la doglianza, secondo la Suprema Corte, non coglie la ratio decidendi. 

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, si legge all’interno dell’ordinanza, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore attraverso la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità ed è tenuto anche a valutare l’effettiva sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.