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Mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, alcuni rilievi della Cassazione

11 dicembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore.

Lo sottolinea la Cassazione, all’interno della sentenza n. 41818/2024. Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 13 novembre.

Nella vicenda in esame, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale ha reso adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti della ricorrente, “evidenziando come questa non abbia consentito alla parte civile di tenere con sé la figlioletta secondo le modalità determinate nell’interesse di quest’ultima dal Tribunale civile” come riferito dalla parte civile e mai negato dalla ricorrente stessa. Ricorrente che nel caso di specie si è limitata ad addurre ragioni, quali il disinteresse economico ed affettivo del padre, risultate smentite non solo dalle dichiarazioni di quest’ultimo, ma anche dalla stessa reazione della bambina alla vista del padre e delle zie paterne e dalla giustificazione dalla stessa esternata. Una giustificazione, proseguono il Collegio Supremo, “riconosciuta dalla Corte territoriale come inappropriata per una bambina della sua età e sintomatica di un’influenza fuorviante esercitata dalla madre, nei cui doveri di genitore affidatario la Corte ha ricordato rientrava anche quello di favorire una crescita equilibrata con il necessario costante rapporto con entrambi i genitori”.