Nel giudizio relativo alla cancellazione di ipoteche giudiziali, disposte a garanzia del mantenimento dei figli in forza di un decreto di omologa della separazione consensuale, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del pericolo di inadempimento, secondo l'art. 156, comma 5, c.c. vigente ratione temporis.
L'iscrizione di ipoteca senza tale verifica da parte del creditore è sindacabile nel merito e può condurre all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale in caso di mancata dimostrazione del pericolo di inadempimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 29883/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 20 novembre.
Il concetto di pericolo di inadempimento, chiariscono i giudici di piazza Cavour, va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole.
Per la prima sezione civile, ai fini dell'emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s'inserisca in un comportamento - processuale od extraprocessuale - dell'obbligato che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito.
Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto pericolo sussista o no - tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi appresi - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.
