La piena tutela del preminente interesse del minore, che non deve essere meccanicisticamente ricondotta alla sua immediata fuoriuscita dal circuito processuale, postula che l'interessato, e per lui l'esercente la potestà genitoriale, siano posti nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura e ai profili soggettivi del fatto contestato.
Lo afferma la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 42682/2024. Il provvedimento della quarta sezione penale è risalente allo scorso 21 novembre. L'eventuale interesse del minore a una formula di proscioglimento più favorevole, afferma il Collegio di piazza Cavour, può trovare ingresso nell'udienza in camera di consiglio prevista dalla legge, nel corso della quale si ha la possibilità di chiedere al giudice di non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minorenne, si legge in sentenza, dev'essere pronunciata non de plano bensì nel contesto della procedura camerale partecipata, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 e 127 c.p.p. E ciò, allo specifico fine di tutelare l'eventuale interesse del minore a una formula di proscioglimento nel merito più favorevole, che non può essere emessa senza la possibilità per l'imputato di dispiegare in udienza nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa.