In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Lo rammenta la Suprema Corte, nelle pagine dell’ordinanza n. 31571/2024.
Il provvedimento della prima sezione civile risale allo scorso 9 dicembre.
Se viene attribuito al padre il potere di assumere le decisioni in ordine all'ordinaria amministrazione, affermano i giudici di piazza Cavour, non vi è violazione dell'art. 337 quater, co.3, c.c., che al riguardo conferisce al giudice, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il potere di stabilire l'esercizio separato della responsabilità genitoriale.