La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio.
È quanto emerge dalla recente sentenza, la n. 44796/2024, depositata lo scorso 6 dicembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.
L'uso sistematico della violenza, argomentano i giudici di piazza Cavour, quale ordinario trattamento del minorenne affidato, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.