Il trasferimento fiduciario è inidoneo ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo/compensativa.
È quanto emerge dalla recente ordinanza, la n. 31333/2024, depositata lo scorso 6 dicembre dalla prima sezione civile della Cassazione.
Invero, chiariscono i giudici di piazza Cavour, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il trust fiduciario non comporta un reale arricchimento della stessa tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il trust a semplice richiesta di quest'ultimo, che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia.