In materia di assegno divorzile, sono da disattendere e vanno dichiarate inammissibili, in quanto esplorative, in assenza di qualsivoglia principio di prova della percezione di redditi non dichiarati, le istanze per l'espletamento di indagini tributarie sui redditi e sul patrimonio della richiedente e quelle aventi ad oggetto accertamenti per la verifica del rapporto di convivenza della predetta con altra persona, in ordine al luogo di residenza del medesimo e in ordine all’attività di lavoro professionale o imprenditoriale svolta.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 30767/2024
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 29 novembre.
Invero, precisano i giudici di piazza Cavour, alla polizia tributaria possono essere demandate solo indagini di natura patrimoniale.