Anche nel caso di convivenza di fatto basata su una relazione affettiva scattano doveri di lealtà e di fedeltà anche se in maniera meno rigida di quanto accada in caso di matrimonio. Ciò che rileva è l’atteggiarsi more uxorio della relazione e della sua spendita anche nell’ambiente sociale. Da ciò deriva che anche il convivente, attraverso le proprie condotte, può commettere quell’ingiuria grave prevista dall’articolo 801 del Codice civile quale causa di revocazione dell’accettata donazione ricevuta dall’altro componente della coppia. Scatta, quindi, la causa di revocazione della donazione quando il donatario attinge il decoro e l’onorabilità del proprio convivente nonché dante causa della piena proprietà di un bene.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, con la sentenza n. 32682/2024 depositata lo scorso 16 dicembre. Il provvedimento ha confermato la revoca della donazione di un appartamento destinato alla convivenza di fatto, a causa dell’ingiuria grave agita dalla donataria in danno del suo compagno, che le aveva donato la casa per rafforzare la serietà dell’impegno a proseguire la loro relazione.
Nei fatti però, la donna non appena ha ricevuto l’immobile dal suo compagno ha invitato il proprio convivente ad andarsene. Dismessa la coabitazione, la donna aveva immediatamente condiviso l’appartamento col nuovo compagno con cui aveva una relazione clandestina già al momento della donazione in suo favore.
Un comportamento ritenuto lesivo, dai giudici di merito e di legittimità, del decoro e dell’onore del donante per la pregressa infedeltà della propria compagna che aveva taciuto di avere un’altra parallela relazione sentimentale poi repentinamente esibita socialmente appena il donante aveva lasciato la casa nella piena disponibilità dell’ormai ex compagna.
La Cassazione ha confermato anche la revoca della donazione dei beni mobili e delle suppellettili in quanto acquistati per essere finalizzati anch’essi alla convivenza more uxorio tra donante e donataria.
