In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che questi potrebbe subire sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita con incidenza sulla personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto.
Lo ribadisce la Suprema Corte, nella sentenza n. 45846/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 13 dicembre.
Ne consegue, precisano i giudici di piazza Cavour, che spetta al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto che configurino i "gravi motivi", dovendo riservare particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età.