Se il figlio maggiorenne ha raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi è normalmente ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale – in mancanza di ragioni individuali specifiche – costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole.
A ribadirlo è la Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 31564/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 9 dicembre.
È escluso, precisano i giudici di piazza Cavour, che il pagamento delle tasse universitarie abbia una durata illimitata, a fronte del mancato perseguimento di un risultato.
Il riferimento alle difficoltà personali, si legge nel provvedimento, dovute agli screzi col padre e all'avvio da parte di questi di iniziative giudiziarie anche penali, volte alla mortificazione dei diritti del figlio, non può giustificare la persistenza dell'obbligo di mantenimento.