L'azione di retratto deve essere indirizzata solo nei confronti dell'acquirente, senza che possa individuarsi alcun litisconsorzio necessario con gli alienanti, e ciò in ragione dello stesso modus operandi del retratto che, in caso di accoglimento della domanda, determina il subentro del retrattante nello stesso contratto concluso con il retrattato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 59/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 3 gennaio.
L'art. 732 cod. civ., precisano i giudici di piazza Cavour, riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo "ius prelationis" - in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto -, e lo "ius retractionis" - esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto.
Poiché si tratta, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, deve perciò escludersi la qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.