La Suprema Corte con l’ordinanza n. 31371 del mese di dicembre 2024, si è nuovamente pronunciata in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento condiviso dei figli minori in presenza di rapporto conflittuale tra i genitori.
Nel caso in esame il Tribunale di Torino aveva disposto l’affidamento condiviso di un minore collocandolo presso il padre, il quale, successivamente, chiedeva una modifica del provvedimento, prevedendo l’affido esclusivo a seguito di un comportamento oppositivo della madre che ostacolava una terapia psicologica ritenuta utile per il bambino.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi rigettavano il ricorso confermando l’affidamento condiviso e limitando unicamente i tempi di permanenza del minore presso la madre.
A seguito di ricorso del padre e controricorso della madre, la Cassazione ha affermato che, correttamente, la Corte d’Appello ha attribuito al genitore collocatario del minore la facoltà di prendere decisioni legate alla gestione ordinaria, in ambiti scolastico, sportivo e ricreativo, facendo riferimento alle norme riguardanti la fattispecie in esame, ovvero l’art. 337 ter c.c e art. 337 quarter c.c, riguardo ai figli e affidamento genitoriale, e ponendo a fondamento di tale decisone il “superiore interesse del minore”. Nel caso, il superiore interesse del minore è rappresentato dalla sviluppo sereno e armonioso del minore, il quale risulta avere un “reciproco forte legame” con la madre, e nonostante alcune criticità di condotta della stessa.
La disposizione di poteri decisionali ordinari al genitore collocatario, dunque, non contrasta con le norme riguardanti l’affidamento condiviso e tanto meno compromettono il principio della bigenitorialità.
A cura dell’Avv Anna Maria Stanco Petrilli