Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1531/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 14 gennaio.
Ai fini dell’integrazione del reato, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, appare sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante le stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo, mentre l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione.