L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra ex conviventi, ha natura negoziale. Applicandosi a detti accordi i principi contenuti in materia contrattuale, ne consegue l’applicazione delle norme in tema di risoluzione e di inadempimento.
È questo il principio espresso dall’ordinanza n. 1324 della prima sezione civile della Cassazione.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 20 gennaio.
La risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spiega il Collegio di piazza Cavour, spetta al Giudice di merito ordinario.
Questi, si legge nel provvedimento, dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti; ciò in relazione alla natura di contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.