Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha dettato importanti principi in tema di rilevanza del conferimento dell’ingente patrimonio familiare in un trust fittiziamente intestato a uno dei coniugi ai fini dello squilibrio reddituale rilevante per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Nello specifico, nel giudizio di divorzio il marito aveva chiesto che venisse posto a carico della moglie un assegno divorzile, sulla scorta del rifiuto della donna di restituirgli l’ingente patrimonio familiare, anche societario, trasferito in costanza di matrimonio in un trust intestato a quest’ultima e al figlio onde sottrarlo alle conseguenze derivanti da un dissesto finanziario e da condotte al vaglio delle autorità penali.
Ad avviso della Corte, infatti, il trasferimento dei beni in trust non ha comportato un reale arricchimento della moglie tale da integrare uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, posto che la presenza di un patto fiduciario con cui ella si è impegnata a restituirli al marito a semplice richiesta rende evidente che sia quest’ultimo il reale titolare dei beni.
Peraltro, afferma il Collegio, la questione attinente alla mancata restituzione dei beni conferiti in trust , da un lato, non rientra nell’ambito del giudizio in materia di famiglia, non avendo causa familiare ma fiduciaria e, dall’altro, « non rientra a far parte dell’apporto patrimoniale reso da uno dei due coniugi nella misura in cui è caratterizzato dall’obbligo restitutorio al reale titolare ».
A cura dell’Avv. Martina De Cupis