Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è essenziale ai fini della sussistenza del reato di stalking.
È questo il principio espresso dalla sentenza n. 2478 della quinta sezione penale della Cassazione.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 21 gennaio.
Appare sufficiente, affermano i giudici di piazza Cavour, che la condotta in questione abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, essendo irrilevante a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa.
