...

Rassegna giurisprudenziale: Il collocamento del minore nei provvedimenti temporanei e urgenti: forme di tutela e valutazione in concreto

29 gennaio 2025

Generico ,

Rassegna giurisprudenziale: Il collocamento del minore nei provvedimenti temporanei e urgenti: forme di tutela e valutazione in concreto

Il collocamento del minore nei provvedimenti temporanei e urgenti: forme di tutela e valutazione in concreto

Massima redazionale estratta da IUS Famiglie - a cura di Andrea Lestini (24 gennaio 2025)

 Cass. Civ. sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1486

Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

A seguito dell'entrata in vigore del  d.lgs. n. 149 del 2022 , nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”, poiché il rinvio operato dal comma 5 dell' art. 473-bis.24 c.p.c.  ai “casi” di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente alle modifiche apportate dal  d.lgs. n. 164 del 2024 ), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate. In particolare, in tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità per cassazione dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell' art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c.  (nel testo previgente alle modifiche apportate dal  d.lgs. n. 164/2024 ), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori. In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell' art. 473-bis.24 c.p.c. , tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo “ab estrinseco” della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.