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Statuizioni su affidamento e collocamento dei figli, ultimi rilievi della Cassazione

30 gennaio 2025

News Regionale - Sicilia ,

Le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

È questo il principio espresso dalla ordinanza n. 1486 della prima sezione civile della Cassazione.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 21 gennaio.

La vicenda trae origine da quanto accaduto a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, disposta all'interno di un giudizio di separazione tra due coniugi: il Tribunale di Padova emetteva un’ordinanza con la quale disponeva l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento paritario della stessa e incaricava il Servizio Sociale competente di vigiliare sul corretto adempimento dei genitori al regime di frequentazione fissato. La misura veniva disposta da un lato al fine di garantire al padre un concreto rapporto con la figlia, dall'altro in quanto il Tribunale riteneva nell'interesse prioritario della minore avere la possibilità di frequentare in misura paritetica sia il padre che la madre.

La madre proponeva reclamo ex art. 473 bis-24 c.p.c. impugnando l'ordinanza.

Secondo la Cassazione, occorre un rapporto equilibrato con entrambi i genitori: in estrema sintesi, no al collocamento prevalente presso la madre soltanto perché il figlio risulta in età prescolare.