In tema di responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento e dovendosi valutare all'attualità il miglior interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d'appello, l'eventuale difetto di rappresentanza del giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante.
È quanto affermato dalla Cassazione, nelle pagine della ordinanza n. 1832/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 25 gennaio.
Nella vicenda in concreto esaminata dai giudici di piazza Cavour, il minore era stato rappresentato sin dall'inizio da un curatore: nel giudizio di primo grado è stato più volte ascoltato ed era rappresentato dallo stesso curatore che, pertanto, aveva avuto la concreta possibilità di esaminare tutti gli atti, comprese le relazioni dei servizi sociali.
