Con l’ordinanza 1643 , depositata il 23 gennaio 2025, la Suprema Corte di Cassazione applica un principio di diritto che rappresenta un orientamento del tutto nuovo.
Asseriscono gli ermellini, infatti, che la titolarità del conto cointestato fra coniugi non comporta automaticamente anche la con titolarità del denaro ivi versato se uno dei due può dimostrare, anche con presunzioni purché gravi, precise e concordanti, di essere l’unico soggetto ad aver alimentato il conto corrente. Nel caso di specie , la moglie aveva dimostrato di aver versato 25 assegni circolari , da 20.000.000 di lire ciascuno , dei quali era unica beneficiaria, sul conto cointestato con il marito sul quale egli aveva , poi, operato un prelievo pari alla propria quota. Ne era derivato un contenzioso per la restituzione d i tali somme. La Corte di C assazione , accoglie il ricorso della moglie sancendo che quegl i assegni circolari conservano la natura di titolo di credito caratterizzati da astrattezza (la posizione del titolare dell’assegno è indipenden t e dalla causa della sua emissione) , autonomia (l’acquisto del diritto incorporato nel titolo avviene a titolo originario) e letteralità (il contenuto del diritto è ritagliato nel documento. Esso non dà nulla di più o di meno di quanto emerge dalla lettera del documento) .
Da tal i caratteristiche , dunque, deriva l ’ effettiva titolarità esclusiva in capo alla moglie delle somme esistenti sul conto corrente e che avrebbero dovuto essere sufficienti alla Corte di Appello per pronunciarsi in tal senso .
A cura dell’avv.ta Simona D’Aquilio