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La circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, gli ultimi rilievi della Cassazione

11 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte che, con sentenza n. 2056/2025, torna su un aspetto piuttosto dibattuto. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 17 gennaio.

Pertanto, concludono i giudici di piazza Cavour, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.