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Separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore di modifica o di revoca di quelli presidenziali non sono reclamabili

12 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa.

Lo ha affermato la Cassazione, nell’ordinanza n. 2299/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 31 gennaio.

Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, affermano i giudici di piazza Cavour, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.