L’art. 337-ter cod. civ. si limita a riconoscere al figlio minore "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", il che non implica in alcun modo un perdurante rapporto di natura familiare tra i genitori.
È quanto affermato, in sintesi, dalla Cassazione all’interno della sentenza n. 5026/2025.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 7 febbraio.
Quanto detto, rilevano i giudici di piazza Cavour, consente di affermare che il rapporto di filiazione, pur implicando una più o meno stretta forma di collaborazione tra i genitori, non può ritenersi ex se idoneo a fondare l'esistenza di un rapporto familiare significativo tra i due, rilevante al fine di integrare il presupposto applicativo richiesto dall'art. 572 cod. pen., consistente nell'attualità di un rapporto di natura familiare.
