Con la recente sentenza 21.1.2025 n. 1492 la Suprema Corte, nel medesimo solco già tracciato da Cass.n. 15654/2024, si è pronunciata in merito ad una controversia sulla attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, nell’ipotesi in cui il riconoscimento da parte dei genitori non sia contestuale.
Al momento della nascita, una bambina è stata riconosciuta soltanto dalla madre con conseguente attribuzione del cognome materno.
Successivamente il padre, con ricorso ex art. 250 4 comma c.c., ha chiesto l’emissione di sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre, quale genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento.
In primo grado il Tribunale adito, nell’accogliere il ricorso, oltre a disporre l’annotazione della paternità sull’atto di nascita, ha altresì disposto che la piccola acquistasse il cognome paterno sostituendolo a quello della madre.
Impugnata tale sentenza da parte della madre, la Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha attribuito alla piccola il doppio cognome. Il padre è quindi ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, nel ritenere che la sentenza impugnata fosse nel dispositivo conforme a diritto, ne ha tuttavia corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cpc, avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto direttamente applicabili i principi espressi nella nota pronuncia Corte Cost. 131/2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del solo primo comma dell’art. 262 c c..
Nessun automatismo può applicarsi neppure all’ipotesi disciplinata dai successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 262 c.c., e l’individuazione del cognome che il minore va ad assumere è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che può aggiungere, anteporre o sostituire il cognome del padre a quello della madre, con il solo argine dell’interesse del figlio, e senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa.
In applicazione dell’art. 384 ultimo comma cpc la Corte ha quindi integrato e corretto la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, ed ha rigettato il ricorso.
(a cura dell’Avv. Silvia Faraci)