Rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato di “stalking”, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte che, con sentenza n. 2481/2025, torna a formulare alcuni rilievi in materia. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 21 gennaio.
Tale condotta determina l’indebita ingerenza o interferenza, chiariscono i giudici di piazza Cavour, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Pertanto, ai fini della integrazione del delitto di atti persecutori, è sufficiente anche la reiterazione di condotte moleste e intrusive, purché tali da produrre, quale risultato della condotta persecutoria, uno degli eventi indicati dalla norma (nella specie, timore per la incolumità propria e delle figlie minori e alterazione delle abitudini di vita).
