È da considerarsi irragionevole la richiesta dei genitori di un minore affetto da una grave malformazione cardiaca rappresentata ai sanitari, di prestare il consenso alla trasfusione, solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il COVID-19, attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori rispondenti al suddetto requisito.
Lo ha stabilito la Cassazione, nell’ordinanza n. 2549/2025. Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 3 febbraio.
La richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati contro il Covid, si legge nel provvedimento, “appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa […] che non può essere imposta al minore”. La Suprema Corte ha, dunque, respinto il ricorso dei genitori di un bambino di due anni contro il decreto del giudice tutelare di Modena che aveva nominato il direttore generale dell’ospedale curatore del minore affinché esprimesse lui il consenso in luogo della mamma e del papà.
Nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici in conformità all’articolo 12 della Convenzione di New York, occorre individuare il miglior interesse del minore che nel caso in esame era la tutela della sua salute.
Il giudice deve fondare la propria scelta su un’opinione scientifica, tenendo comunque conto del fatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilità e possono essere nel futuro smentiti e che nessun trattamento medico è assolutamente sicuro, comportando sempre un margine di rischio più o meno rilevante. La scelta tra più teorie scientifiche ha un aspetto del libero convincimento del giudice del merito al quale è rimesso prudente apprezzamento delle prove.
La richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa sulla base dell’interpretazione individuale di un testo di dottrina, ma che in ogni caso non può essere imposta al minore se non all’esito di un’adeguata valutazione ponderazione dei suoi diritti ed interessi che sono suoi e non del nucleo familiare di cui fa parte; in alcuni casi possono identificarsi con quelli del nucleo familiare, ma in altri divergere e del rispetto di questi diritti ed interessi, il giudice deve farsi garante. La prima sezione civile, al termine di un lungo excursus normativo, ha confermato che esprimere il consenso ad un trattamento sanitario ponendo una condizione non attuabile equivale a non esprimerlo.
