Il consenso al compimento dell'atto sessuale, non solo deve sussistere, ma anche essere liberamente espresso in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, sicché è irrilevante l'(eventuale e) antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona.
Lo statuisce la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 2381/2025.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 21 gennaio.
La presenza del consenso, precisano i giudici di piazza Cavour, non può essere dedotta da circostanze estranee al perimetro del fatto, come l'essersi la persona offesa fatta riaccompagnare a casa dall'agente o addirittura desunta dai "costumi sessuali" della stessa.
