
Carissimi,
con il D.p.r. 13 gennaio 2025 n. 12 , che ha dato attuazione all’art. 139 Cod. Assicurazioni Private, è stata finalmente introdotta nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e morale derivante da sinistri con invalidità permanenti pari o superiori al 10%.
Cosa c’è da sapere:
- l’adozione di un’unica tabella nazionale, in luogo delle precedenti territoriali (di Roma e Milano), riguarda la liquidazione del danno di tipo biologico derivante da: a) sinistri stradali o da) responsabilità sanitaria;
- compongono la TUN a) le tavole con coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori per il calcolo del danno biologico e morale, b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario per ogni punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione per l’età del soggetto leso e c) la tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, con valori minimi, medi e massimi in base alla sofferenza morale;
- il Regolamento introduce un sistema di liquidazione del danno “a punti”, con valore di partenza per ogni punto di invalidità fissato ad Euro 947,30;
- il valore del punto di invalidità è variabile in funzione di tre fattori:
- grado di invalidità permanente, che determina un aumenta del punto in modo proporzionale alla gravità dell’invalidità attraverso un coefficiente detto “moltiplicatore biologico” ;
- età della vittima : diminuisce il valore in modo inversamente proporzionale attraverso un coefficiente detto “demoltiplicatore demografico” ;
-danno morale: può essere personalizzato in base alla sofferenza morale subita, con quattro gradi di intensità (nessuna, minima, media o grave). Il “moltiplicatore morale” può essere minimo, medio o massimo, a discrezione del giudice, incidendo dal 25% al 50% sul valore del danno biologico.
Il decreto entrerà in vigore il 5 marzo 2025, e troverà applicazione solo per i danni causati da sinistri avvenuti dopo tale data.
La Presidente
Gabriella de Strobel
A cura di avv. Enrica Zenato