Nell’Ordinanza in esame la Suprema Corte , nell’analizzare il caso della mancata nomina del curatore speciale per il minore in un procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale, in merito alle conseguenze della violazione delle norme processuali ha ribadito il proprio orientamento secondo cui detta violazione non deve essere vista in un’ottica meramente autoreferenziale, e cioè a tutela dell’astratta regolarità dell’attività processuale, ma piuttosto in un’ottica funzionale, volta cioè a eliminare- ove esistente- il pregiudizio concretamente sofferto.
Nel caso di specie nel corso del giudizio de potestate di primo grado non si era regolarmente proceduto, in violazione dell’ art 78 c.p.c ( ora più esplicitamente dell’ art. 473-bis.8 cpc ) , alla nomina di un curatore speciale al minore , che dunque era rimasto estraneo al giudizio.
Ebbene , secondo il Supremo Collegio la violazione di questa regola processuale non comporta la rimessione della causa al primo giudice ma eventualmente alla Corte d’Appello “dove n dosi conciliare le e sigenze di rappresentanza e difesa del minore con quelle di celerità della decisione e potendo la Corte d’Ap pello conoscere pienamente delle questioni che attengono all’affidamento del minore” (Cass. 25073/2024), fermo restando che, ove quest’ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d’appello, l’eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è da intendersi come irrilevante, come nel l’ipotesi in esame in cui il curatore speciale si era costituito nel corso del giudizio d’appello proponendo anche un reclamo incidentale e aveva effettuato più colloqui con il minore.
A cura dell’Avv. Federica Gigli
